Patrocinio a spese dello Stato in caso di coniugi non legalmente separati, rileva la nozione di convivenza. (Cass. Pen. Sez. IV, 22 settembre-8 ottobre 2021, n. 36559)

In sede di ammissione – e quindi anche di revoca – al patrocinio a spese dello Stato rileva la situazione di fatto della convivenza. Nella specie, trattandosi di coniuge, ai fini della prova, la circostanza della convivenza si presume – e dunque qui rileva l’assenza di una separazione legale o comunque del ricordato provvedimento presidenziale che autorizza i
coniugi a vivere separatamente – per cui è il diretto interessato a dover dare prova della sussistenza di una situazione di fatto contraria a tale presunzione.

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