In sede di ammissione – e quindi anche di revoca – al patrocinio a spese dello Stato rileva la situazione di fatto della convivenza. Nella specie, trattandosi di coniuge, ai fini della prova, la circostanza della convivenza si presume – e dunque qui rileva l’assenza di una separazione legale o comunque del ricordato provvedimento presidenziale che autorizza i
coniugi a vivere separatamente – per cui è il diretto interessato a dover dare prova della sussistenza di una situazione di fatto contraria a tale presunzione.