La pronuncia di stato di abbandono di un minore quale presupposto della dichiarazione di adottabilità non può essere in alcun caso fondata sullo stato di sudditanza e di assoggettamento fisico e psicologico in cui versa uno dei genitori, a causa delle reiterate e gravi violenze dell’altro. Ai fini dell’accertamento dello stato di abbandono, è necessario accertare la capacità genitoriale in concreto, verificando l’esistenza di comportamenti pregiudizievoli per la crescita equilibrata e serena dei figli e tenendo conto della positiva volontà dei genitori di recupero del rapporto con essi. Pertanto, il ricorso alla dichiarazione di adottabilità di un figlio minore è consentito solo in presenza di “fatti gravi”, che siano indicativi, in modo certo, dello stato di abbandono, morale e materiale, e che siano “specificamente dimostrati in concreto”. A tal fine non rileva la presenza di giudizi sommari di incapacità genitoriale che, seppur formulati da esperti in materia, non sono basati su “precisi elementi fattuali”, idonei a dimostrare un reale pregiudizio per il figlio e di cui il giudice di merito deve dare conto.
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