La pronuncia di stato di abbandono di un minore non può essere fondata sullo stato di sudditanza e di assoggettamento fisico e psicologico in cui versa uno dei genitori, a causa delle reiterate e gravi violenze dell’altro (Cass. Civ., Sez. Unite, sent. 17 novembre 2021, n. 35110)

La pronuncia di stato di abbandono di un minore quale presupposto della dichiarazione di adottabilità non può essere in alcun caso fondata sullo stato di sudditanza e di assoggettamento fisico e psicologico in cui versa uno dei genitori, a causa delle reiterate e gravi violenze dell’altro. Ai fini dell’accertamento dello stato di abbandono, è necessario accertare la capacità genitoriale in concreto, verificando l’esistenza di comportamenti pregiudizievoli per la crescita equilibrata e serena dei figli e tenendo conto della positiva volontà dei genitori di recupero del rapporto con essi. Pertanto, il ricorso alla dichiarazione di adottabilità di un figlio minore è consentito solo in presenza di “fatti gravi”, che siano indicativi, in modo certo, dello stato di abbandono, morale e materiale, e che siano “specificamente dimostrati in concreto”. A tal fine non rileva la presenza di giudizi sommari di incapacità genitoriale che, seppur formulati da esperti in materia, non sono basati su “precisi elementi fattuali”, idonei a dimostrare un reale pregiudizio per il figlio e di cui il giudice di merito deve dare conto.

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