L’instaurazione da parte dell’ex coniuge di una nuova stabile convivenza di fatto non comporta la perdita automatica ed integrale del diritto all’assegno divorzile. Invero, all’ex coniuge economicamente più debole può essere riconosciuto tale assegno, non in funzione assistenziale, bensì in funzione esclusivamente compensativa del sacrificio, sostenuto durante il matrimonio, delle sue prospettive professionali e reddituali. Il giudice dovrà tener conto della durata del rapporto matrimoniale, quale fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell’altro coniuge, nonché delle eventuali rinunce concordate ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio. La Corte segnala come modalità più idonee di liquidazione dell’assegno limitato alla componente compensativa l’erogazione di esso per un periodo circoscritto di tempo, o la sua capitalizzazione, allo stato attuale possibili soltanto previo accordo delle parti, e valorizza l’importanza dell’attività propositiva e collaborativa del giudice, degli avvocati e dei mediatori familiari per raggiungere la soluzione che appaiono meglio garantire la pacifica convivenza della pluralità della formazioni sociali familiari.
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