Ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale mediante il criterio tabellare, è onere della parte esclusivamente formulare l’istanza di liquidazione mediante le tabelle, spettando poi al giudice di applicare la liquidazione tabellare conforme a diritto. Al riguardo, la Corte ritiene che il danno da perdita del rapporto parentale debba essere liquidato non sulla base delle tabelle di Milano ma applicando una tabella basata sul sistema a punti, salvo che l’eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella.
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