Ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale mediante il criterio tabellare, è onere della parte esclusivamente formulare l’istanza di liquidazione mediante le tabelle, spettando poi al giudice di applicare la liquidazione tabellare conforme a diritto. Al riguardo, la Corte ritiene che il danno da perdita del rapporto parentale debba essere liquidato non sulla base delle tabelle di Milano ma applicando una tabella basata sul sistema a punti, salvo che l’eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella.
Post correlati
La Corte di Giustizia si pronuncia in tema di rimpatrio di cittadini di paesi terziil cui soggiorno è irregolare (CGUE, Decima Sezione, 9 novembre 2023, C-257/22)
30 Novembre 2023
La Corte di Giustizia si pronuncia sulla politica comune in materia di asilo edi protezione sussidiaria (CGUE, Quarta Sezione, 9 novembre 2023, C-125/22)
30 Novembre 2023
La Corte di Giustizia si pronuncia in tema di trattamento dei dati personali e di diritto ad un ricorso giurisdizionale effettivo (CGUE, Quinta Sezione, 16 novembre 2023, C-333/22)
30 Novembre 2023
Sistema penitenziario: affidamento in prova e giudizio prognostico (Cass. pen., Sez. I, 24 maggio – 3 novembre 2023, n. 44206)
30 Novembre 2023
Proporzionalità tra fatto provocatorio e reazione (Cass. pen., Sez. I, 23 maggio – 3 novembre 2023, n. 44187)
30 Novembre 2023