La Cassazione si pronuncia sui criteri di liquidazione del danno da perdita parentale (Cass. Civ., sez. III, sent. 10 novembre 2021, n. 33005)

Ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale mediante il criterio tabellare, è onere della parte esclusivamente formulare l’istanza di liquidazione mediante le tabelle, spettando poi al giudice di applicare la liquidazione tabellare conforme a diritto. Al riguardo, la Corte ritiene che il danno da perdita del rapporto parentale debba essere liquidato non sulla base delle tabelle di Milano ma applicando una tabella basata sul sistema a punti, salvo che l’eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella.

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