Il Tribunale costituzionale portoghese giudica incostituzionale la disciplina incriminatrice del maltrattamento di animali da compagnia di cui all’art. 387 del codice penale, per violazione degli artt. 27 e 18, comma 2 della Costituzione. Secondo il Tribunale, una risposta affermativa alla domanda circa l’esistenza di un bene giuridico tutelato non presuppone il riconoscimento di diritti in senso soggettivo degli animali – visto che ai sensi dell’art. 18, comma 2 della Costituzione le limitazioni legislative di diritti, libertà e garanzie costituzionali possono essere anche volte alla
tutela di interessi costituzionali, e non necessariamente di altri diritti; tuttavia, il bene giuridico tutelato dalla disciplina penale oggetto di giudizio non è individuabile.