Il diritto dell’Unione osta al regime in vigore in Polonia che consente al Ministro della Giustizia di distaccare i giudici presso organi giurisdizionali penali superiori, distacco al quale tale Ministro, che è al contempo procuratore generale, può porre fine in qualsiasi momento senza motivazione (CGUE, Grande Sezione, 16 novembre 2021, da C‑748/19 a C‑754/19)

L’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 2 TUE, nonché l’articolo 6, paragrafi 1 e 2, della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a disposizioni nazionali in forza delle quali il Ministro della Giustizia di uno Stato membro può, sulla base di criteri che non sono resi pubblici, da un lato, distaccare un giudice presso un organo giurisdizionale penale di grado superiore per un periodo di tempo determinato o indeterminato e, dall’altro, in qualsiasi momento e con decisione non motivata, revocare tale distacco, indipendentemente dalla durata determinata o indeterminata di quest’ultimo.

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