Aggravanti privilegiate e giudizio di bilanciamento (Cass. pen., Sez. Un, 29 aprile– 18 novembre 2021, n. 42414)

Le circostanze attenuanti che concorrono sia con circostanze aggravanti soggette a giudizio di comparazione ai sensi dell’art. 69 c.p. (cd. aggravanti “non privilegiate”), sia con circostanza che invece non lo ammette in modo assoluto (cd. aggravanti “privilegiate”, o anche “a blindatura forte”)), devono essere previamente sottoposte a tale giudizio di bilanciamento e, in caso di ritenuta equivalenza, si applica la pena che sarebbe inflitta – per il reato aggravato da circostanza “privilegiata” – se non ricorresse alcuna di dette circostanze. Pertanto, la ricorrenza di circostanze attenuanti in misura equivalente alle aggravanti “non privilegiate” non incide sulla pena risultante dall’applicazione dell’aggravante “privilegiata”.
Ciò in quanto sarebbero altrimenti vanificate le ragioni di politica criminale che al verificarsi di una circostanza aggravante privilegiata – che connota il reato di una particolare gravità – fanno seguire una pena più grave.

Redazione Autore