Vietare una determinata attività non esclude di per sé la responsabilità del datore di lavoro per l’infortunio occorso al lavoratore (Cass. Pen., sez. IV, sent. 19 ottobre 2021 – dep. 27 ottobre 2021, n. 38424)

Non è sufficiente al datore di lavoro, per andare esente da responsabilità, semplicemente vietare una determinata attività, quando la norma cautelare impostagli sia rivolta ad evitare il verificarsi di eventi che dipendono dall’idoneità degli strumenti di lavoro, dall’altro, la disapplicazione delle
norme di sicurezza da parte del lavoratore rientra nell’area di rischio del datore di lavoro, tanto più laddove non comporti l’attivazione di un rischio eccentrico rispetto a quello governabile con la semplice osservanza delle cautele prescritte, perché essa è di per sé prevedibile (nel caso di specie,
relativo alle lesioni riportate da un lavoratore rimasto incastrato in un macchinario, la condotta omissiva del datore di lavoro aveva prodotto l’evento, essendo il macchinario ripartito indipendentemente dalla volontà dell’operatore: correttamente, dunque, la Corte territoriale aveva escluso l’abnormità del comportamento del lavoratore, non potendo questo ritenersi interruttivo del nesso causale).

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