Uxoricidio e aggravante dei futili motivi (Cass. pen., Sez. I, 9 giugno – 3 novembre 2021, n. 39323)

Ai fini della sussistenza della circostanza aggravante di aver commesso il fatto “per futili motivi”, di cui all’art. 61, co. 1, n. 1 c.p., bisogna procedere ad un giudizio bifasico che tenga considerazione, da un lato, della oggettiva sproporzione tra il reato concretamente realizzato e il motivo che lo ha determinato, e dall’altro lato, di un elemento soggettivo connotato da un moto interiore assolutamente ingiustificato, tale da configurare lo stimolo esterno come mero pretesto per lo sfogo di un impulso criminale.
In particolare, anche la gelosia può integrare l’aggravante prevista dall’art. 61, co. 1, n. 1, c.p. che giustifica un giudizio di maggiore riprovevolezza dell’azione e di più accentuata pericolosità dell’agente, per la futilità della spinta motivazionale che ha determinato a commettere il reato.

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