La circostanza aggravante del c.d. metodo mafioso, prevista dall’art. 7 d.l. n. 152 del 1991, ora dall’art. 416-bis.1 c.p., è ravvisabile anche in riferimento al delitto di detenzione illegale di arma da sparo in quanto la sua sussistenza non dipende dalla natura o dalla struttura del reato in relazione al quale è
contestata, ma dalle modalità oggettive dell’azione e dalla loro idoneità ad evocare la forza intimidatrice di associazione di stampo mafioso.