Protezione internazionale: in assenza di nuovi elementi e in caso di reiterazione della domanda non è necessaria la rinnovazione dell’audizione del richiedente (Cass. Civ., sez. lav, sent. 16 giugno – 29 ottobre 2021, n. 30838)

In tema di protezione internazionale, può essere dichiarata l’inammissibilità della domanda di tutela fondata sui medesimi presupposti di fatto indicati a sostegno di una precedente istanza senza che sia necessaria la rinnovazione dell’audizione del richiedente, ai sensi dell’art. 29, comma 1, lett. b, del d.lgs. n. 25 del 2008.

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