In relazione alle ipotesi di cessazione della materia del contendere e di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, il Consiglio di Stato ha enunciato i seguenti principi di diritto: i) la sopravvenienza nel corso del giudizio di un provvedimento amministrativo che attribuisce al ricorrente più di quanto avrebbe potuto ottenere con l’annullamento degli atti impugnati comporta la cessazione della materia del contendere; ii) l’accertamento dell’illegittimità degli atti impugnati, ai sensi dell’art. 34, comma 3, cod. proc. amm., è possibile soltanto per evitare una sentenza che dichiari l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e al solo fine di consentire la proposizione di un’azione di risarcimento del danno patrimoniale o non patrimoniale e non anche, tra l’altro, per “fini di spese processuali”.
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