Nel processo tributario l’obbligatorietà del contraddittorio benché sia un diritto fondamentale del contribuente può essere limitato e non investire l’attività di indagine e acquisizione di elementi probatori (Cass. Civ., sez. VI, sent. 28 aprile – 27 settembre 2021, n. 26094)

Nel procedimento tributario, l’obbligatorietà del contraddittorio endoprocedimentale, codificato dalla Carta dei diritti fondamentali della U.E., art. 41, pur costituendo un diritto fondamentale del contribuente e principio fondamentale dell’ordinamento Europeo, in quanto espressione del diritto di difesa e finalizzato a consentire al contribuente di manifestare preventivamente il suo punto di vista in ordine agli elementi su cui l’Amministrazione intende fondare la propria decisione, non è
assunto dalla giurisprudenza della CGUE in termini assoluti e formali, ma può soggiacere a restrizioni che rispondano, con criterio di effettività e proporzionalità, a obiettivi di interesse generale, sicché, nell’ambito tributario, non investe l’attività di indagine e di acquisizione di elementi
probatori, anche testimoniali, svolta dall’Amministrazione fiscale.

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