Nel comminare la revoca del porto d’armi va rispettato il principio di proporzionalità (T.A.R. Lazio, sez. I ter, sent. 20 settembre 2021, n. 9849)

Secondo i giudici amministrativi capitolini, risultano illegittimi per violazione del principio di proporzionalità i provvedimenti di revoca del decreto di nomina a Guardia Giurata Particolare, del porto di pistola per difesa personale e di divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti, irrogati in relazione alla circostanza che l’interessato fosse stato trovato in possesso, a seguito di controllo e perquisizione, di un manganello telescopico in metallo, di un taser elettrico e di un distintivo di segnalazione manuale simile a quello in dotazione alle FF.OO. riportante la scritta Guardie Giurate – Pronto Intervento.

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