L’esigenza di circolazione e dunque di riconoscimento delle sentenze in ambito europeo è ostacolata solo in caso di violazione di principi fondamentali dello Stato richiesto (Cass. Civ., sez. I, sent. 13 maggio – 16 settembre 2021, n. 25064)

L’esigenza di circolazione delle sentenze in ambito europeo, in un contesto di traffici economici sempre più interconnessi, è vitale ed essenziale, e non può cedere il passo se non a violazioni da verificarsi caso per caso, di proporzione manifesta e smisurata. Invero, la violazione dell’ordine
pubblico processuale, ostativa al riconoscimento, è ravvisabile solo in casi eccezionali, di violazione di principi fondamentali dello Stato richiesto. Il giudice deve cioè verificare se siano stati soddisfatti i principi fondamentali dell’ordinamento, sicché non è ravvisabile una violazione del diritto di difesa in ogni inosservanza di una disposizione della legge processuale straniera a tutela della partecipazione della parte al giudizio, ma soltanto quando essa, per la sua rilevante incidenza, abbia determinato una lesione del diritto di difesa rispetto all’intero processo, ponendosi in contrasto con
l’ordine pubblico processuale riferibile ai principi inviolabili a garanzia del diritto di agire e di resistere in giudizio.

Redazione Autore