Discrimen tra connivenza e concorso di persone (Cass. pen., Sez. IV, 8 settembre – 23 settembre 2021, n. 35069)

Ai fini della configurabilità di un concorso di persone nel reato rilevante ai sensi dell’art. 110 c.p., è necessario che l’autore, unitamente ad altri soggetti, abbia posto in essere un comportamento idoneo ad incidere sulla dinamica dell’illecito. Ed invero, deve sussistere un contributo causale, seppure in termini minimi di “facilitazione” della condotta delittuosa, mentre la semplice conoscenza o anche l’adesione morale, l’assistenza inerte e senza iniziative a tale condotta non realizzano la fattispecie concorsuale. Pertanto, la mera conoscenza dell’altrui attività criminosa non implica di per sé l’attribuzione di responsabilità a titolo concorsuale. Mentre, infatti, la mera connivenza non punibile postula un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare alcun contributo causale alla realizzazione del reato, viceversa il concorso di persone nel reato richiede un consapevole contributo positivo – morale o materiale – all’altrui condotta criminosa, anche in forme che agevolino o rafforzino il proposito criminoso del concorrente.

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