La nullità dell’interrogatorio di garanzia in sede di udienza di convalida dell’arresto non determina la nullità dell’ordinanza che dispone la misura della custodia cautelare in carcere (Cass. Pen. Sez. VI, 6 luglio-26 luglio 2021, n. 29214)

La nullità dell’interrogatorio di garanzia in sede di udienza di convalida dell’arresto non determina la nullità dell’ordinanza che dispone la misura della custodia cautelare in carcere, siccome questa è provvedimento distinto ed autonomo rispetto a quello di convalida, ma determina esclusivamente la necessità di compiere un valido interrogatorio nel termine previsto dall’art. 294 c.p.p., a pena di inefficacia della misura. L’eventuale nullità dell’interrogatorio di convalida produce, dunque, un riflesso diretto sul provvedimento di convalida, in quanto incide sul presupposto processuale di esso ex art. 391, comma 3, c.p.p., ed un riverbero solo indiretto sul provvedimento coercitivo, imponendo la
celebrazione dell’interrogatorio di garanzia entro cinque giorni dall’esecuzione della custodia a norma dell’art. 294, comma 1, c.p.p., (che prescrive al giudice di procedere all’interrogatorio “se non vi ha proceduto nel corso dell’udienza di convalida dell’arresto o del fermo”), dovendosi equiparare l’interrogatorio nullo all’interrogatorio non celebrato
(nella specie, l’accusato aveva eccepito la nullità dell’udienza ex art. 309 c.p.p., celebrata in aula virtuale Teams; infatti, secondo il decreto di fissazione dell’udienza di convalida dell’arresto dell’indagato, prima dell’inizio dell’udienza da remoto, il difensore avrebbe avuto a disposizione 15 minuti per poter conferire con il proprio assistito, con la precisazione che il sistema non garantiva, allo stato, la riservatezza della conversazione, con conseguente nullità dell’interrogatorio di convalida e del provvedimento della misura).

Redazione Autore