Il giudice deve verificare se il rimpatrio comporterebbe un pregiudizio al diritto alla relazione familiare con la prole (Cass. Civ., sez. I, sent. 18 maggio – 16 settembre 2021, n. 25117)

Il diritto alla relazione familiare con la prole è diritto fondamentale della persona e va considerato sia con riferimento alla posizione del minore che con riferimento alla posizione dell’adulto, trattandosi del diritto di vivere insieme o comunque di godere della reciproca compagnia affinché i
rapporti familiari possano svilupparsi normalmente e pertanto rappresenta uno di quei fattori che concorrono, insieme ad altri, a definire una condizione di particolare vulnerabilità cui accordare tutela, in adempimento degli obblighi costituzionali e internazionali – rilevante anche qualora non si configuri il presupposto della convivenza con cittadino italiano ai fini del divieto di espulsione di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 – e del quale il giudice di merito deve tenere conto, valutando su base individuale se il rimpatrio comporterebbe in questi casi una ingiustificata compressione del diritto.

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