Ricorre la circostanza aggravante dell’utilizzo del metodo mafioso, di cui all’art. 416-bis.1, comma 1, c.p., quando l’azione incriminata, posta in essere evocando la contiguità ad un’associazione mafiosa, sia funzionale a creare nella vittima una condizione di assoggettamento, come riflesso del prospettato pericolo di trovarsi a fronteggiare le istanze prevaricatrici di un gruppo criminale mafioso, piuttosto che di un criminale comune.
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