È inammissibile il ricorso relativo alla norma che prevede l’obbligo di green pass per il personale scolastico e per gli studenti universitari (T.A.R. Lazio, sez. I, dec. 24 agosto 2021, n. 4453)

È da respingere l’istanza di sospensione cautelare monocratica dell’art. 1, comma 6, d.l. n. 111 del 6 agosto 2021, che aggiunge l’art. 9–ter al d.l. n. 52 del 27 aprile 2021 convertito, con modificazioni, dalla l. 17 giugno 2021, n. 87, nella parte in cui prevede che, ai fini dell’erogazione in presenza del servizio di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere il green pass. La natura dell’atto impugnato, ascrivibile al novero delle fonti normative primarie, infatti, determina l’inammissibilità del ricorso, data l’assenza di impugnazione contestuale di atti applicativi che del gravato decreto legge costituiscano concreta esecuzione, che sola potrebbe determinare l’ammissibilità del ricorso – limitatamente a tali atti – e consentire eventualmente di sollevare questione incidentale di legittimità costituzionale in ordine al contestato decreto legge che ne costituisce la base normativa, essendo il sindacato sugli atti legislativi riservato alla Consulta sotto il profilo della conformità alla Costituzione ed alle nome interposte.

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