Il Tribunale costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità, per violazione dell’art. 267, comma 4, dell’art. 46, comma 3 e dell’art. 18 della Costituzione, di alcune previsioni della L. n. 73/2019, che istituisce nuovamente la “Casa do Douro” come associazione pubblica, a iscrizione obbligatoria, che
rappresenta e persegue gli interessi di tutti i viticoltori della relativa regione. L’art. 267, comma 4 della Costituzione stabilisce che le associazioni pubbliche possono essere costituite solo per la soddisfazione di esigenze specifiche, non possono esercitare funzioni proprie delle associazioni
sindacali e hanno un’organizzazione interna basata sul rispetto dei diritti dei propri membri e sulla formazione democratica degli organi. Dal complesso delle attribuzioni affidate alla “Casa do Douro” non emergono finalità di interesse pubblico; al contrario, tali attribuzioni paiono suscettibili di essere esercitate da un’associazione di diritto privato. Sussiste anche una violazione dell’art. 46, comma 3 e dell’art. 18 della Costituzione, con riferimento alla libertà di non aderire a un’associazione o di cessare di appartenerle, in quanto la compressione di tale libertà non risulta proporzionata. Il Tribunale modula gli effetti temporali della dichiarazione d’incostituzionalità ai sensi dell’art. 282, comma 4 della Costituzione.