Le stazioni appaltanti devono assegnare tempi sufficienti per consentire alle imprese straniere di elaborare e presentare le proprie offerte in gara (T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, sent. 14 giugno 2021, n. 1930)

In ossequio al principio di concorrenza, per salvaguardare le opportunità di partecipazione in condizioni di equità con le imprese nazionali, le stazioni appaltanti devono predisporre il timing di gara assegnando termini ragionevolmente sufficienti, acché le imprese di altri Stati membri possano presentare una manifestazione d’interesse o un’offerta in tempi idonei a realizzare una valutazione pertinente e ad elaborare la loro offerta.

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