La Corte Costituzionale francese sulla natura giuridica di alcune disposizioni del Codice del consumo, artt. L. 412-4, commi 12, 13 e 14, L. 412-9, L. 412-11 e L. 412-12: etichetta dei prodotti alimentari e teoria delle fonti. (Conseil Constitutionnel, sent. n. 2021-295 L, del 24.6.2021)

L’annotata decisione del Conseil Constitutionnel n. 2021-295 L appartiene alla categoria del Déclassement legislatif, classificata con la lettera L (legge): l’art. 37, co. 2, della Costituzione francese prevede che i testi di forma legislativa successivi all’entrata in vigore della Costituzione non possono essere modificati con decreto, a meno che il Consiglio costituzionale, su richiesta del Primo Ministro, abbia dichiarato che detti testi legislativi hanno natura regolamentare. Le decisioni L ineriscono al controllo (v. artt. 37 e 41, co. 2, Cost.) sul riparto di competenze tra potere legislativo e potere regolamentare. L’art. 34 Cost. stabilisce, al riguardo, che «la legge determina i principi fondamentali (…) delle obbligazioni civili e commerciali». Appartengono ai principi fondamentali in materia di obbligazioni le disposizioni che ne pongono in discussione l’esistenza. Il co. 12 dell’art. L. 412-4 del Code de la consommation rende obbligatoria l’indicazione del paese di origine per la messa in commercio di prodotti a base di cacao, allo stato naturale o trasformato, comunque destinato all’alimentazione umana. Analogamente, il co. 13 impone l’indicazione di tutti i paesi d’origine della raccolta in riferimento alla messa in commercio del miele e della gelée royale (pappa reale). L’art. L. 412-9 impone l’obbligo di indicare la provenienza nonché l’obbligo di adeguata pubblicità/esposizione all’interno dei ristoranti e simili che servono carne bovina, ovina, di maiale o di volatile. Ciò vale anche per i vini, con precisazione delle denominazioni di origine controllata; e per la birra, in relazione alla quale è richiesta l’indicazione del nome e dell’indirizzo del produttore. Le disposizioni normative descritte hanno, appare evidente, la funzione di proteggere les consommateurs, alfine di evitare confusioni, errori, sorprese: è noto che la protezione dei consumatori, soprattutto nel contesto dei diritti fondamentali, muove dalla regolamentazione e dalla tutela del bene informazione, attiva e passiva, cioè, come diritto/dovere di informare e diritto/dovere di essere informati, nell’ambito di una concezione solidaristica dei diritti soggettivi al fine di assicurare quella necessaria cooperazione/collaborazione onde evitare possibili abusi di potere negoziale e normativo. Le disposizioni che impongono obblighi di «rafforzare l’informazione dei consumatori» non possono non essere attuazione di valori e principi fondamentali in materia di diritti d’obbligazione civile e commerciale e, di conseguenza, non possono non avere natura di legge. Anche in altre occasioni in cui sono state indagate decisioni di Déclassement legislatif (L) si è mosso riferimento al fondamentale saggio del grande costituzionalista calabrese, Costantino Mortati, Atti con forza di legge e sindacato di costituzionalità, Milano, 1964, che assume particolare rilievo sulla portata dell’art. 134 della nostra Costituzione ed in relazione all’art. 15 delle disp. prel. Oggi ancor più che in passato, nel contesto di Ordinamenti multilivello e di una più ampia partecipazione all’esercizio dei pubblici poteri, particolarmente vivace è il confronto, a volte conflitto, sulla natura e sull’individuazione degli atti normativi. In disparte teorie normative sul negozio giuridico (basti rinviare, in proposito, al fondamentale saggio di R. SCOGNAMIGLIO, Contributo alla teoria del negozio giuridico, Napoli, 1969), che particolarmente rilevano nell’ambito della problematica protezione degli interessi dei consumatori, posta l’asimmetria negoziale. Utile può essere l’esempio delle leggi-provvedimento e dei regolamenti, per questi ultimi necessario l’esame storico del rapporto con la legge (v. Mortati, op. cit., p. 35 ss.). La materia del consumatore, mista pubblico/privata ed influenzata da fonti molto diverse, interne ed euro-unitarie, può, in argomento, rappresentare un punto di osservazione privilegiato, ove si consideri la varietà degli interessi che ad esso fanno capo: dal contratto al torto, ad esempio la responsabilità del produttore che muove anche attraverso l’etichettatura dei prodotti alimentari e dei beni di consumo in generale; dalla tutela dell’ambiente alla tutela del risparmio, tanto per proporre alcuni esempi.

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