In tema di mandato di arresto europeo esecutivo, non è deducibile per la prima volta in sede di legittimità la questione del mancato rispetto, nel processo svoltosi nello Stato richiedente, delle garanzie previste dall’art. 6 della legge 22 aprile 2005, n. 69, per la cui risoluzione è necessaria un’attività istruttoria, incompatibile con la cognizione attribuita alla Corte di Cassazione che, pur potendo verificare gli apprezzamenti di fatto operati dal giudice della consegna, non ha poteri di tipo sostitutivo o integrativo, né istruttori, a fronte di carenze documentali ed informative su aspetti determinanti ai fini della consegna.
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