In tema di mandato di arresto europeo esecutivo, non è deducibile per la prima volta in sede di legittimità la questione del mancato rispetto, nel processo svoltosi nello Stato richiedente, delle garanzie previste dall’art. 6 della legge 22 aprile 2005, n. 69, per la cui risoluzione è necessaria un’attività istruttoria, incompatibile con la cognizione attribuita alla Corte di Cassazione che, pur potendo verificare gli apprezzamenti di fatto operati dal giudice della consegna, non ha poteri di tipo sostitutivo o integrativo, né istruttori, a fronte di carenze documentali ed informative su aspetti determinanti ai fini della consegna.
Post correlati
La Corte di Giustizia si pronuncia in tema di rimpatrio di cittadini di paesi terziil cui soggiorno è irregolare (CGUE, Decima Sezione, 9 novembre 2023, C-257/22)
30 Novembre 2023
La Corte di Giustizia si pronuncia sulla politica comune in materia di asilo edi protezione sussidiaria (CGUE, Quarta Sezione, 9 novembre 2023, C-125/22)
30 Novembre 2023
La Corte di Giustizia si pronuncia in tema di trattamento dei dati personali e di diritto ad un ricorso giurisdizionale effettivo (CGUE, Quinta Sezione, 16 novembre 2023, C-333/22)
30 Novembre 2023
Sistema penitenziario: affidamento in prova e giudizio prognostico (Cass. pen., Sez. I, 24 maggio – 3 novembre 2023, n. 44206)
30 Novembre 2023
Proporzionalità tra fatto provocatorio e reazione (Cass. pen., Sez. I, 23 maggio – 3 novembre 2023, n. 44187)
30 Novembre 2023