La Corte di Giustizia si pronuncia in tema di trattamento dei dati personali (CGUE, Grande Sezione, 22 giugno 2021, C-439/19)

L’articolo 10 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), deve essere interpretato nel senso che esso si applica al trattamento dei dati personali relativi ai punti di penalità inflitti ai conducenti di veicoli per infrazioni stradali. Le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679, in particolare l’articolo 5, paragrafo 1, l’articolo 6, paragrafo 1, lettera e), e l’articolo 10 del medesimo, devono essere interpretate nel senso che esse ostano a una normativa nazionale che obbliga l’organismo pubblico responsabile del registro in cui sono iscritti i punti di penalità inflitti ai conducenti di veicoli per infrazioni stradali a rendere tali dati accessibili al pubblico senza che la persona che richiede l’accesso sia tenuta a dimostrare un interesse specifico all’ottenimento di tali dati. Le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679, in particolare l’articolo 5, paragrafo 1, l’articolo 6, paragrafo 1, lettera e), e l’articolo 10 del medesimo, devono essere interpretate nel senso che esse ostano a una normativa nazionale che autorizza l’organismo pubblico responsabile del registro nel quale sono iscritti i punti di penalità inflitti ai conducenti di veicoli per infrazioni stradali a comunicare tali dati a operatori economici a fini di riutilizzo. Il principio del primato del diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che esso osta a che il giudice costituzionale di uno Stato membro, investito di un ricorso avverso una normativa nazionale che si rivela, alla luce di una decisione della Corte pronunciata su rinvio
pregiudiziale, incompatibile con il diritto dell’Unione, decida, in applicazione del principio della certezza del diritto, che gli effetti giuridici di tale normativa sono mantenuti fino alla data della pronuncia della sentenza con la quale esso statuisce definitivamente su tale ricorso costituzionale.

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