Rito elettorale: sussiste difetto di legittimazione ad agire se i ricorrenti non rivestono la qualità di elettori né di candidati (T.A.R. Calabria, sent. 9 giugno 2021 – 10 giugno 2021, n. 516)

Il Collegio ritiene che, in materia di rito elettorale, sussista difetto di legittimazione ad agire dei ricorrenti che, nella qualità di candidati non eletti alle elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale di Reggio Calabria, non rivestono la qualità di elettori né di candidati alle elezioni del Consiglio metropolitano, che è organo di secondo grado. Infatti, ai sensi dell’art. 1, comma 25, della legge n. 56/2014, ai fini dell’elezione del Consiglio metropolitano, il diritto di elettorato attivo e passivo è riconosciuto, in capo ai sindaci e ai consiglieri comunali in carica cui, quindi, spetta la legittimazione ad agire avverso gli atti relativi alle suddette operazioni elettorali.

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