Riconosciuta la possibilità per il detenuto sottoposto a carcere duro di avere video colloqui con i familiari. (Cass. Pen. Sez. I, 9 aprile-19 maggio 2021, n. 19826)

Il diritto ai colloqui è pacificamente riconosciuto anche ai ristretti sottoposti al regime differenziato dell’art. 41 bis ord. pen. Infatti, ai sensi del suddetto articolo, il detenuto sottoposto al regime differenziato ha diritto ad un colloquio al mese con i familiari e conviventi, da svolgersi in locali attrezzati in modo da impedire il passaggio di soggetti, con obbligo di controllo auditivo e di registrazione, previa autorizzazione dell’autorità
giudiziaria competente. Per chi non effettua colloqui è prevista, inoltre, solo dopo i primi 6 mesi, l’effettuazione di un colloquio telefonico mensile con i medesimi soggetti, della durata massima di 10 minuti sottoposto anch’esso a registrazione e a videoregistrazione (fattispecie relativa alla richiesta di un detenuto di effettuare i colloqui in video-collegamento con i
familiari, causa COVID -19).

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