Protezione internazionale: occorre verificare la sussistenza, in concreto, di una condizione idonea a ridurre i diritti fondamentali alla vita, alla libertà e all’autodeterminazione dell’individuo al di sotto della soglia minima ineludibile (Cass. Civ., sez. II, sent. 12 novembre 2020 – 18 maggio 2021, n. 13560)

Ai fini della richiesta di protezione internazionale il concetto di “nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale” costituisce il livello essenziale, al di sotto del quale non sono ravvisabili condizioni di vita dignitose e, quindi, non è assicurato il diritto fondamentale alla vita
dell’individuo. Pertanto il giudice di merito è tenuto a verificare l’effettiva assicurazione di detto limite minimo non soltanto con riferimento all’ipotesi limite del conflitto armato, ma più in generale con riguardo alla sussistenza, in concreto, di una condizione idonea a ridurre i diritti fondamentali alla vita, alla libertà e all’autodeterminazione dell’individuo al di sotto della soglia minima ineludibile.

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