Protezione internazionale: occorre comunque verificare se le condizioni sociali, politiche o economiche del paese di origine siano in contrasto con il principio di dignità (Cass. Civ., sez. III, sent. 13 gennaio – 21 maggio 2021, n. 13933)

Ai fini della richiesta di protezione internazionale nei casi in cui la ricostruzione della storia di vita del richiedente risulti ostacolata dalla ritenuta non credibilità delle relative dichiarazioni, o dall’irriducibile frammentarietà delle informazioni complessivamente acquisite, il giudice di merito dovrà in ogni caso procedere a verificare se le condizioni sociali, politiche o economiche, obiettivamente riscontrate nel paese di origine non appaiano tali da porsi in evidente contrasto con la misura del rimpatrio, avuto riguardo all’incidenza di dette condizioni con la conservazione, in
capo al richiedente, del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità umana, al di là di ogni specifica caratterizzazione che valga a qualificarne l’identità.

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