La Corte Costituzionale dichiara illegittima la disposizione della “Riforma Fornero” che ha reso facoltativa e non obbligatoria la reintegra del lavoratore arbitrariamente licenziato se il fatto è manifestamente insussistente (Corte cost., sent. 24 febbraio-1° aprile 2021, n. 59)

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 59 del 2021 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 18, co. 7, dello “Statuto dei Lavoratori”, come modificato dall’art. 1, co. 42, lett. b), l. n. 92 /2012 (c.d. Riforma Fornero), in riferimento all’art. 3 Cost., nella parte in cui prevede la facoltà (“può altresì applicare”) e non il dovere (“applica altresì”) per il giudice una volta accertata la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo connesso a ragioni economiche, produttive e organizzative – di reintegrare il lavoratore arbitrariamente licenziato. In particolare, non si giustifica, in base all’art. 3 Cost., una reintegrazione “facoltativa” per i licenziamenti economici –
rispetto a quella obbligatoria prevista nei licenziamenti per giusta causa e giustificato motivo soggettivo – quando il fatto che li ha determinati è manifestamente insussistente. Alla violazione del principio di eguaglianza si associa l’irragionevolezza intrinseca del criterio distintivo adottato, che conduce a ulteriori e ingiustificate disparità di trattamento. Per i licenziamenti economici, infatti, il legislatore rende facoltativa la reintegrazione senza offrire all’interprete un chiaro criterio direttivo, rimettendo al giudice la scelta tra due forme di tutela molto diverse – reintegratoria in forma attenuata o indennitaria – sulla base di valutazioni disancorate da precisi punti di riferimento.

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