La Corte Costituzionale dichiara costituzionalmente illegittimo il divieto assoluto di accedere alla detenzione domiciliare per il condannato ultrasettantenne recidivo (Corte cost., sent. 9 marzo – 31 marzo 2021, n. 56)

Con la sentenza n. 56 del 2021 la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale la preclusione assoluta di accedere alla detenzione domiciliare stabilita dall’ art. 47-ter, co. 1, l. n. 354/1975 (c.d. legge sull’ordinamento penitenziario), per gli ultrasettantenni condannati con l’aggravante della recidiva, in quanto irragionevole, in relazione agli artt. 3
e 27, co. 3, Cost. Tale assunto è, altresì, conforme alla costante giurisprudenza costituzionale che considera contrarie alle citate disposizioni costituzionali le preclusioni assolute all’accesso ai benefici penitenziari e alle misure alternative alla detenzione, specie in considerazione dei “cambiamenti avvenuti nella persona del reo, e l’eventuale percorso rieducativo in ipotesi già intrapreso” dal condannato dopo la sentenza, ivi compreso il tempo già trascorso in carcere, nonché la maggiore sofferenza determinata dalla detenzione su una persona di età avanzata. La declaratoria di incostituzionalità ha colpito il predetto art. 47-ter, co. 1, l. ord. penit., “limitatamente all’inciso «né sia stato mai
condannato con l’aggravante di cui all’articolo 99 del codice penale». Il venir meno di tale inciso comporta la riespansione degli ordinari poteri discrezionali della magistratura di sorveglianza, chiamata a valutare se il condannato sia meritevole di essere ammesso alla detenzione domiciliare (ex multis, Corte di cassazione, sezione prima penale, sentenza 8 febbraio-6 marzo 2012, n. 8712; sentenza 18 giugno-10 luglio 2008, n. 28555), tenuto conto anche della sua eventuale residua pericolosità sociale, da apprezzarsi in concreto sulla base di tutte le circostanze risultanti al momento della decisione sull’istanza relativa”.

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