La Suprema Corte, sezione prima civile, ha ritenuto che l’interesse pubblico alla diffusione di una notizia, laddove vi siano condizioni che giustificano l’esercizio del diritto di cronaca, non può rilevare per affermare o negare la legittimità della pubblicazione di immagini di persone coinvolte nella notizia stessa e quindi nella relativa vicenda, dovendosi anzi accertare uno specifico ed autonomo interesse pubblico alla conoscenza dei protagonisti, ovvero il loro consenso o le altre condizioni eccezionali previste dall’ordinamento giuridico e che giustificano la divulgazione notiziale. In particolare, la Corte ha cassato con rinvio la sentenza d’appello che aveva rigettato una domanda di risarcimento del danno di una minore in stato vegetativo, che, su alcune testate giornalistiche, era apparsa ritratta insieme ad un noto calciatore recatosi in ospedale per farle visita.
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