Non è incostituzionale l’interpretazione normativa dell’art. 135, commi 3 e 4, del codice di procedura penale, ai sensi della quale la decisione del Tribunal da Relação che toglie il segreto professionale non è impugnabile. Nel conformare in tal modo il regime giuridico, il legislatore rispetta i confini della sua sfera di valutazione che gli è riconosciuta dalla Costituzione. Il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva non implica un diritto generale e indiscriminato di impugnare qualsiasi decisione giudiziaria. In questo caso non sussiste alcune violazione di previsioni
costituzionali.