Epidemia colposa: non basta una condotta omissiva (Cass. pen., Sez. IV, 4 marzo – 24 maggio 2021, n. 20416)

In tema di delitto di epidemia colposa, non è configurabile una responsabilità a titolo di omissione in quanto l’art. 438 c.p., con la locuzione “mediante la diffusione di germi patogeni”, richiede una condotta commissiva a forma vincolata incompatibile con il disposto di cui all’art. 40, comma 2, c.p. (che fonda la responsabilità a titolo di reato omissivo cd. improprio), riferibile esclusivamente alla fattispecie a forma libera.

Redazione Autore