La Corte Costituzionale dichiara costituzionalmente illegittima la legge valdostana n. 11/2020 in quanto lesiva della competenza statale in materia di profilassi internazionale (Corte cost., sent. 24 febbraio – 12 marzo 2021, n. 37)

Con la sentenza n. 37 del 2021 la Corte costituzionale consolida l’opinione espressa in sede di sospensione in via cautelare dell’efficacia della legge della Regione Valle d’Aosta n.11/2020, in cui aveva ritenuto sussistente il fumus boni iuris, in quanto consentire misure di contenimento della diffusione del virus Covid-19 di minor rigore rispetto a quelle statali rischierebbe di compromettere l’interesse pubblico a una gestione unitaria della pandemia e la salute stessa, sia pure solo su base locale, delle persone. Nell’ordinanza si anticipava quanto poi articolatamente motivato nella odierna sentenza, ovvero che le disposizioni regionali impugnate pertengono alla materia della profilassi internazionale, di competenza
esclusiva statale ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera q), Cost. Più precisamente, la sent. n. 37 /2021 chiarisce che, a fronte di tale competenza esclusiva statale “che è comprensiva di ogni misura atta a contrastare una pandemia sanitaria in corso ovvero a prevenirla”, la legge regionale impugnata “impedisce l’immediata e diretta applicabilità delle misure statali sul territorio valdostano”. “Il nuovo art. 117, secondo comma, Cost. ha perciò confermato, con la menzionata norma di cui alla lettera q), nella sfera della competenza legislativa esclusiva dello Stato la cura degli interessi che emergono innanzi ad una malattia pandemica di larga distribuzione geografica, ovvero tale da dover essere reputata “internazionale”, sulla base della diffusività che la connota. Né tale competenza ha tratti di trasversalità, come obietta la difesa regionale, per inferirne che essa si limiterebbe a sovrapporsi alla disciplina legislativa regionale altrimenti competente. La materia della profilassi internazionale ha infatti un oggetto ben distinto, che include la prevenzione o il contrasto delle malattie pandemiche, tale da assorbire ogni profilo della disciplina”. Sebbene siano “le strutture sanitarie regionali ad adoperarsi a fini profilattici, resta fermo che, innanzi a malattie contagiose di livello pandemico, ben può il legislatore statale imporre loro criteri vincolanti di azione, e modalità di conseguimento di obiettivi che la medesima legge statale, e gli atti adottati sulla base di essa, fissano, quando coessenziali al disegno di contrasto di una crisi epidemica”. Il modello delineato dalla
normativa vigente “se da un lato appare conforme al disegno costituzionale, dall’altro non ne costituisce l’unica attuazione possibile. È perciò ipotizzabile che il legislatore statale, se posto a confronto con un’emergenza sanitaria dai tratti del tutto peculiari, scelga di introdurre nuove risposte normative e provvedimentali tarate su quest’ultima. È quanto successo, difatti, a seguito della diffusione del COVID-19, il quale, a causa della rapidità e della imprevedibilità con cui il contagio si spande, ha imposto l’impiego di strumenti capaci di adattarsi alle pieghe di una situazione di crisi in costante divenire”. Pertanto, le questioni di costituzionalità degli artt. 1, 2 e 4, commi 1, 2 e 3, della legge regionale
valdostana “sono fondate, con riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera q), Cost….(in quanto) surrogano la sequenza di regolazione disegnata dal legislatore statale appositamente per la lotta contro la malattia generata dal nuovo COVID-19, imponendone una autonoma e alternativa”. Il fatto che la legge regionale sia stata prodotta da una Regione ad autonomia speciale non contraddice il ragionamento fin qui svolto, in quanto
“l’art. 36 della legge 16 maggio 1978, n. 196 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Valle d’Aosta), sottrae al trasferimento delle funzioni amministrative in favore della resistente quelle attinenti «ai rapporti internazionali in materia di assistenza sanitaria e ospedaliera, ivi compresa la profilassi internazionale», venendo così a ribadire l’estraneità di tale materia alle competenze statutarie, e tra queste quella «di integrazione e di
attuazione» in tema di «igiene sanità, assistenza ospedaliera e profilattica» (art. 3, lettera l, dello statuto)”, da considerarsi certamente recessiva rispetto all’interesse prevalente di profilassi internazionale, al quale va ricondotta la materia.

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