Protezione internazionale: è necessario l’ascolto del minore capace di discernimento per il riconoscimento del diritto fondamentale ad essere informato e ad esprimere le proprie opinioni (Cass. Civ., sez. III, sent. 6 aprile 2021 – 11 novembre 2020, n. 9247)

L’ascolto del minore di almeno dodici anni, e anche di età minore se capace di discernimento, costituisce una delle modalità tra le più rilevanti di riconoscimento del suo diritto fondamentale ad essere informato e ad esprimere le proprie opinioni nei procedimenti che lo riguardano, nonché un elemento di primaria importanza nella valutazione del suo interesse ed è un adempimento necessario, salvo la sussistenza di specifiche ragioni che ne sconsiglino l’adozione, ove essa possa essere dannosa per il minore stesso, tenuto conto, altresì, del suo grado di maturità.

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