Ai fini della rinnovazione della misura di sicurezza è necessario che il Tribunale verifichi la sussistenza di eccezionali esigenze cautelari. (Cass. Pen. Sez. V, 5 marzo-30 marzo 2021, n. 12114)

In tema di applicazione provvisoria di misure di sicurezza, ai fini della rinnovazione della misura nel caso di perdita di efficacia dell’ordinanza applicativa dovuta all’impossibilità di addivenire, per ragioni formali, ad una decisione nel merito sulla richiesta di riesame, è necessario che il tribunale verifichi, ai sensi dell’art. 309, comma 10, c.p.p., la sussistenza di
“eccezionali esigenze cautelari”.

Redazione Autore