L’intervento tardivo dei tribunali su una causa di affidamento ha violato il diritto al rispetto della vita familiare (CEDU, sez. I, sent. 22 aprile 2021, ric. n. 41382/19)

La Corte EDU si è pronunciata sul diritto al rispetto della vita privata e familiare nel caso in cui i due ricorrenti hanno ritenuto che le autorità italiane non hanno adottato le misure necessarie per salvaguardare il rapporta tra il primo ricorrente e suo figlio. I ricorrenti hanno sostenuto che esse abbiano violato gli obblighi positivi imposti allo Stato, di attuare misure concrete ed efficaci per permettere la riconciliazione tra padre e figlio. Hanno inoltre affermato che le misure adottate si sono dimostrate inefficaci e inadeguate, infatti nonostante i risultati dell’esperto che ha rilevato che il rifiuto del bambino ad incontrare il padre era legato al fatto che la madre lo condizionava, non è stato posto alcun provvedimento concreto per favorire il legame tra i due. La Corte ha ricordato che inizialmente, al momento della separazione, l’affidamento era stato concesso ad entrambi i genitori e la residenza principale del figlio era presso la madre, con il diritto del ricorrente di visita e di alloggio. Il ricorrente però non ha mai potuto esercitare tale diritto a causa dell’opposizione della madre del bambino. La Corte ha dunque ritenuto che i tribunali nazionali sin dall’inizio non hanno adottato misure concrete ed utili per la creazione di contatti efficaci, facendo notare anche come gli stessi abbiano tollerato per circa sette anni che la madre con la sua condotta abbia impedito al bambino di instaurare un vero e proprio rapporto con il padre. Per i giudici di Strasburgo il procedimento richiedeva un trattamento urgente in quanto il passare del tempo può avere conseguenze irrimediabili per i rapporti tra padre e figlio, tantoché l’interruzione dei contatti con un figlio molto piccolo può portare ad un crescente deterioramento del suo rapporto con il genitore. Alla luce di ciò la Corte ha ritenuto che le autorità nazionali non hanno fatto sforzi adeguati ed efficaci per far rispettare il diritto del primo ricorrente ad avere rapporti con il figlio, tanto da violare il diritto al rispetto della sua vita familiare.

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