Non è necessaria la riabilitazione penale per l’ottenimento di una nuova patente di guida (T.A.R. Puglia, sez. II, sent. 16 marzo 2021, n. 469)

Nella sentenza in epigrafe si afferma che nell’ipotesi di revoca della patente di guida (già conseguita), ai fini del rilascio del nulla-osta al conseguimento di una nuova patente non occorre alcuna pronuncia di riabilitazione (penale o di prevenzione) ed è sufficiente la constatazione del decorso del termine dei tre anni. L’art. 120, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 30 aprile 1992, n. 285 recante Nuovo codice della strada, non prevedono la necessità di conseguire alcuna forma di riabilitazione, né per l’estinzione delle pene accessorie e degli altri effetti penali, né per la cessazione degli effetti pregiudizievoli e di quelli ulteriori preclusivi riferiti alle misure di prevenzione. Infatti, nel codice della strada, quando il legislatore ha inteso subordinare la possibilità di ottenere una nuova patente di guida al conseguimento di un provvedimento riabilitativo lo ha sempre specificato testualmente.

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