Liberazione anticipata e detenzione domiciliare: una singola violazione non può negare una valutazione complessiva del comportamento tenuto (Cass. Pen., sez. I, sent. 19 febbraio – 9 aprile 2021, n. 13412)

In tema di concessione della liberazione anticipata, allorché la pena venga espiata agli arresti domiciliari, o in detenzione domiciliare, e manchino quindi il trattamento rieducativo svolto in istituto e la correlativa partecipazione ad esso del detenuto, assume rilevanza decisiva la valutazione della sua condotta sotto il profilo del modo con cui egli ha saputo trarre profitto dai margini di libertà offertigli. Tale parametro di valutazione non si esaurisce nel controllo del rispetto delle prescrizioni imposte, ma investe l’esame del comportamento complessivo del soggetto in modo da trarre da esso ogni elemento che esprima, o neghi, l’evoluzione positiva della sua personalità. Il diniego del beneficio deve essere sorretto, anche in caso di trasgressione, da una completa valutazione fattuale e psicologica dell’addebito, in modo che ne risulti l’incidenza negativa sulla
partecipazione del condannato all’opera di rieducazione.

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