Benché il diritto all’autodeterminazione costituisca un diritto autonomo e distinto rispetto al diritto alla salute fondato negli artt. 2,13 e 32 Cost., ai fini della sua risarcibilità occorre un giudizio controfattuale su quale sarebbe stata la scelta del paziente ove fosse stato correttamente informato atteso che, se avesse prestato senza riserve il consenso a quel tipo di intervento, la conseguenza dannosa si sarebbe dovuta imputare esclusivamente alla lesione del diritto alla salute determinata dalla successiva errata esecuzione della prestazione professionale, mentre, se egli avesse negato il consenso, il danno biologico scaturente dalla inesatta esecuzione della prestazione sanitaria sarebbe riferibile “ab origine” alla violazione dell’obbligo informativo e concorrerebbe unitamente all’errore relativo alla prestazione sanitaria alla sequenza causale produttiva della lesione della salute quale danno conseguenza.
Post correlati
Utilizzabilità dei risultati di intercettazioni disposte in un diverso procedimento (Cass. Pen., Sez. Unite, 18 aprile 2024 – 3 ottobre 2024, n. 36764)
10 Ottobre 2024
La Corte di Cassazione si pronuncia in tema di proporzionalità del sequestro probatorio (Cass. Pen., Sez. III, 4 luglio 2024 – 3 ottobre 2024, n. 36775)
10 Ottobre 2024
Utilizzabile la deposizione degli ufficiali o degli agenti di polizia sul contenuto di immagini videoriprese nel corso di un servizio di osservazione (Cass. Pen. Sez. IV, 28 maggio-21 giugno 2024, n. 24583)
10 Ottobre 2024
Utilizzabilità delle intercettazioni operate mediante captatore informatico, autorizzate in altro procedimento (Cass. Pen. Sez. IV, 20 giugno-27 giugno 2024, n. 25401)
10 Ottobre 2024
Il Consiglio di Stato interviene in tema di esercizio del diritto di critica da parte del personale delle Forze armate (Consiglio di Stato, Sez. II, sentenza 23 settembre 2024, n. 7732)
10 Ottobre 2024