Le conseguenze dannose derivanti dal diritto all’autodeterminazione devono essere allegate dal paziente in quanto il presupposto del risarcimento è la sua scelta soggettiva di discostarsi dalle indicazioni terapeutiche del medico (Cass. Civ., sez. III, sent. 13 ottobre 2020 – 23 marzo 2021, n. 8163)

Benché il diritto all’autodeterminazione costituisca un diritto autonomo e distinto rispetto al diritto alla salute fondato negli artt. 2,13 e 32 Cost., ai fini della sua risarcibilità occorre un giudizio controfattuale su quale sarebbe stata la scelta del paziente ove fosse stato correttamente informato atteso che, se avesse prestato senza riserve il consenso a quel tipo di intervento, la conseguenza dannosa si sarebbe dovuta imputare esclusivamente alla lesione del diritto alla salute determinata dalla successiva errata esecuzione della prestazione professionale, mentre, se egli avesse negato il consenso, il danno biologico scaturente dalla inesatta esecuzione della prestazione sanitaria sarebbe riferibile “ab origine” alla violazione dell’obbligo informativo e concorrerebbe unitamente all’errore relativo alla prestazione sanitaria alla sequenza causale produttiva della lesione della salute quale danno conseguenza.

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