Non è incostituzionale la previsione dell’art. 69, comma 2, c.p., interpretata nel senso che, in caso di condanna per il rifiuto di sottoporsi ai test atti a verificare se il conducente del veicolo sia sotto l’effetto di alcool, sostanze stupefacenti, sostanze psicotrope o con effetto analogo, non è possibile
limitare il divieto di guida a una determinata categoria di veicoli a motore, o escludere da tale divieto una categoria di veicoli utilizzata nell’attività di autista professionale. Non si può affermare che i vantaggi che la comunità trae siano sproporzionati rispetto agli svantaggi che subisce il destinatario del divieto. L’attribuzione alla pena accessoria di un contenuto fisso, consistente nel divieto di guidare veicoli a motore di qualsiasi categoria, oltre a rientrare nella sfera di valutazione del legislatore, non rappresenta un mezzo che, in relazione alla libertà di esercizio di una professione ex art. 47, comma 1 della Costituzione, possa ritenersi sproporzionato e, dunque,
costituzionalmente illegittimo.