Falso in autocertificazione Covid-19: falso “inutile” (Trib. Reggio Emilia, Sez. Gip-Gup, 27 gennaio 2021, n. 54)

Non è configurabile il delitto di cui all’art. 483 c.p. nei confronti chi abbia dichiarato falsamente di trovarsi in una delle condizioni che consentivano gli spostamenti anche all’interno del Comune di residenza in base al D.P.C.M. 8 marzo 2020, in quanto la norma di cui all’art. 1 del predetto D.P.C.M. deve ritenersi contrastante con il principio di riserva di legge e giurisdizione di cui all’art. 13 Cost. in forza del quale le limitazioni alla libertà personale possono avvenire solo in base ad atto motivato della Autorità giudiziaria (e non già in base ad un atto amministrativo) e “nei casi e nei modi previsti dalla legge” e dunque con provvedimento di natura singolare, essendo invece precluse limitazioni generalizzate e assolute della libertà personale come sarebbe l’obbligo della permanenza domiciliare disposto nei confronti di una pluralità indeterminata di cittadini.
Pertanto, va disapplicata in parte qua la norma secondaria (atto amministrativo) contrastante con il dettato costituzionale, sicché la falsa rappresentazione delle condizioni di liceità del comportamento comunque consentito risulta priva di rilevanza offensiva, siccome riconducibile alla categoria giurisprudenziale del “falso inutile”, cioè ove la falsità incida su un documento irrilevante o non influente ai fini della decisione da emettere in relazione alla situazione giuridica che viene in questione.

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