Sono potenzialmente suscettibili di violare il diritto dell’Unione le varie successive modifiche della legge polacca sul Consiglio nazionale della magistratura che hanno l’effetto di rimuovere il controllo giurisdizionale effettivo sulle decisioni di tale Consiglio con le quali si presentano al presidente della Repubblica candidati alle funzioni di giudice presso la Corte suprema (CGUE, Grande Sezione, 2 marzo 2021, C-824/18)

In presenza di modifiche dell’ordinamento giuridico nazionale che, in primo luogo, privano un giudice nazionale della propria competenza a decidere in prima e ultima istanza su ricorsi proposti da candidati a posti di giudice presso un organo giurisdizionale come il Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia) avverso le decisioni con cui un organo come la Krajowa Rada Sądownictwa (Consiglio nazionale della magistratura, Polonia) non ha presentato la loro candidatura, ma ha sottoposto quella di altri candidati al Presidente della Repubblica di Polonia in vista della nomina a tali posti, che, in secondo luogo, dispongono un non luogo ipso iure a provvedere su detti ricorsi quando essi sono ancora pendenti, escludendo la prosecuzione dell’esame dei medesimi o la possibilità di riproporli, e che, in terzo luogo, così facendo, privano tale giudice nazionale della possibilità di ottenere una risposta alle questioni pregiudiziali da esso sottoposte alla Corte:
– l’articolo 267 TFUE e l’articolo 4, paragrafo 3, TUE devono essere interpretati nel senso che essi ostano a modifiche siffatte qualora risulti – circostanza che spetta al giudice del rinvio valutare sulla base dell’insieme degli elementi pertinenti – che tali modifiche hanno avuto lo specifico effetto di impedire alla Corte di pronunciarsi su questioni pregiudiziali come quelle che le sono state sottoposte da tale giudice e di escludere qualsiasi possibilità che un giudice nazionale ripresenti in futuro questioni analoghe;
– l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE dev’essere interpretato nel senso che esso osta a modifiche siffatte qualora risulti – circostanza che spetta al giudice del rinvio valutare sulla base dell’insieme degli elementi pertinenti – che tali modifiche sono idonee a suscitare dubbi legittimi nei singoli quanto all’impermeabilità dei giudici nominati dal presidente della Repubblica di Polonia, sulla base delle suddette decisioni della Krajowa Rada Sądownictwa (Consiglio nazionale della magistratura), rispetto a elementi esterni, in particolare rispetto a influenze dirette o indirette dei poteri legislativo ed esecutivo, e quanto alla loro neutralità rispetto agli interessi contrapposti, e possono quindi condurre a una mancanza di apparenza d’indipendenza o di imparzialità di detti giudici tale da ledere la fiducia che la giustizia deve ispirare ai singoli in una società democratica e in uno Stato di diritto.
In caso di accertata violazione di detti articoli, il principio del primato del diritto dell’Unione dev’essere interpretato nel senso che esso impone al giudice del rinvio di disapplicare le modifiche di cui trattasi, siano esse di origine legislativa o costituzionale, e di continuare, di conseguenza, ad esercitare la competenza, di cui era titolare, a pronunciarsi sulle controversie di cui era investito prima dell’intervento di tali modifiche.
L’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a disposizioni che modificano lo stato del diritto nazionale in vigore e in forza delle quali:
– da un lato, nonostante la proposizione, da parte di un candidato ad un posto di giudice ad un organo come il Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia), di un ricorso avverso la decisione con cui un organo quale la Krajowa Rada Sądownictwa (Consiglio nazionale della magistratura, Polonia) non ha accolto la sua candidatura, ma ha presentato quella di altri candidati al presidente della Repubblica di Polonia, tale decisione ha carattere definitivo nella parte in cui presenta tali altri candidati, con la conseguenza che il suddetto ricorso non osta alla nomina di questi ultimi da parte del presidente della Repubblica di Polonia e che l’eventuale annullamento di detta decisione, nella parte in cui non ha presentato il ricorrente alla nomina, non può condurre a una nuova valutazione della situazione di quest’ultimo ai fini dell’eventuale attribuzione del posto interessato, e
– dall’altro lato, un simile ricorso non può fondarsi su un motivo vertente su un’erronea valutazione del rispetto, da parte dei candidati, dei criteri presi in considerazione in sede di adozione della decisione sulla presentazione della proposta di nomina,
qualora risulti – circostanza che spetta al giudice del rinvio valutare sulla base dell’insieme degli elementi pertinenti – che tali disposizioni sono idonee a suscitare dubbi legittimi nei singoli quanto all’impermeabilità dei giudici così nominati dal presidente della Repubblica di Polonia, sulla base delle decisioni di un organo quale la Krajowa Rada Sądownictwa (Consiglio nazionale della magistratura), rispetto a elementi esterni, in particolare rispetto a influenze dirette o indirette dei poteri legislativo ed esecutivo, e quanto alla loro neutralità rispetto agli interessi contrapposti, e possono quindi condurre a una mancanza di apparenza d’indipendenza o di imparzialità di detti giudici tale da ledere la fiducia che la giustizia deve ispirare ai singoli in una società democratica e in uno Stato di diritto.
In caso di violazione accertata dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, il principio del primato del diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che esso impone al giudice del rinvio di disapplicare queste stesse disposizioni a favore dell’applicazione delle disposizioni nazionali precedentemente in vigore, e di esercitare, al contempo, esso stesso il controllo giurisdizionale previsto da queste ultime disposizioni.

Redazione Autore