Non va sospesa l’ordinanza del Presidente della regione Campania concernente la sospensione dell’attività didattica in presenza, dei servizi educativi per l’infanzia, dei servizi per l’infanzia (sistema integrato 0-6 anni) e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché delle università, non potendo il giudice effettuare una scelta che è tipicamente devoluta all’autorità emanante, nella specie il Presidente della regione, di cui soltanto questa porta la istituzionale e giuridica responsabilità, per avere applicato il principio di massima precauzione sanitaria a scapito della temporanea compressione del diritto degli scolari alla frequenza in presenza.
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