Regione Campania: la sospensione dell’attività didattica in presenza in tutto il territorio regionale è una valutazione tipicamente devoluta all’autorità emanante alla quale il giudice non può sostituirsi (Consiglio di Stato, sez. III, dec. 3 marzo 2021, n. 1034)

Non va sospesa l’ordinanza del Presidente della regione Campania concernente la sospensione dell’attività didattica in presenza, dei servizi educativi per l’infanzia, dei servizi per l’infanzia (sistema integrato 0-6 anni) e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché delle università, non potendo il giudice effettuare una scelta che è tipicamente devoluta all’autorità emanante, nella specie il Presidente della regione, di cui soltanto questa porta la istituzionale e giuridica responsabilità, per avere applicato il principio di massima precauzione sanitaria a scapito della temporanea compressione del diritto degli scolari alla frequenza in presenza.

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