La protezione umanitaria deve essere riconosciuta appurando il rischio di vulnerabilità individuale con riferimento alla riduzione dei diritti fondamentali alla vita, alla libertà e all’autodeterminazione dell’individuo (Cass. Civ., sez. II, sent. 12 novembre 2020 – 24 febbraio 2021, n. 5022)

Il concetto di “nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale” con riferimento allo scrutinio che il giudice di merito deve condurre ai fini dell’accertamento del rischio derivante dal rimpatrio, e della conseguente vulnerabilità individuale che legittima il riconoscimento della protezione umanitaria costituisce il livello essenziale, al di sotto del quale non sono ravvisabili le condizioni di vita dignitose e, quindi, non è assicurato il diritto fondamentale alla vita dell’individuo. Pertanto il giudice di merito deve verificare l’effettiva assicurazione di detto limite minimo non soltanto in relazione a situazioni inquadrabili nell’ambito del conflitto armato, ma anche con riferimento a condizioni di degrado sociale, ambientale o climatico, ovvero a contesti di insostenibile sfruttamento delle risorse naturali, che comportino un grave rischio per la sopravvivenza del singolo individuo.

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