È illegittima l’ordinanza del Presidente della Regione Toscana n. 3 del 22 gennaio 2021 avente ad oggetto “Ulteriori misure per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID 19. Disposizioni per il rientro alla propria residenza, domicilio, abitazione”, nella parte in cui ha limitato il rientro in Toscana (presso la propria abitazione) dalle zone classificate gialle, arancioni e rosse soltanto a coloro che hanno nel territorio regionale il proprio medico di medicina generale. Nell’ambito della gestione della pandemia da Covid-19, diffusa a livello globale e perciò affidata interamente alla competenza esclusiva dello Stato a titolo di profilassi internazionale, le disposizioni limitative della libera circolazione delle persone, incidendo su un diritto costituzionalmente garantito (art. 16 della Costituzione), possono essere adottate con ordinanza regionale solo in presenza di ragioni di straordinaria necessità ed urgenza e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in determinate aree, e sempre che si tratti di interventi destinati a operare nelle more dell’adozione di un nuovo d.P.C.M. e giustificati dall’ “andamento della situazione epidemiologica sul territorio”, ovvero dalla necessità di fronteggiare situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario proprie della Regione interessata. Nella fattispecie, l’ordinanza regionale, adottata il 22 gennaio 2021, non risulta emanata nel rigoroso rispetto della normativa nè in presenza di situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario nel territorio regionale, di tale urgenza da dover giustificare un intervento, da parte del presidente della regione Toscana, ulteriormente limitativo della circolazione delle persone sul territorio nazionale.
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